Il Tribunale dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato contestato a due imputati. La Procura Generale impugnava la decisione contestando il calcolo dei termini, ma depositava l'atto in formato cartaceo anziché tramite il portale digitale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della pubblica accusa. Con l'entrata a regime della Riforma Cartabia, infatti, il deposito telematico impugnazioni costituisce un obbligo perentorio per la Procura che impugna le sentenze di primo grado davanti alla Suprema Corte. La deroga per il deposito cartaceo riguarda esclusivamente l'atto di appello e non si estende al ricorso per cassazione. Di conseguenza, l'inosservanza delle modalità informatiche rende nullo il tentativo di contestare il proscioglimento degli imputati.
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