Un cittadino straniero si vede negare il patrocinio a spese dello Stato. Decide di impugnare la decisione presentando ricorso in Cassazione. Tuttavia, la Corte Suprema dichiara l'inammissibilità del ricorso non per ragioni di merito, ma per un errore procedurale. L'impugnazione, infatti, era stata depositata seguendo le regole del processo civile anziché quelle, corrette, del processo penale. Questa sentenza evidenzia come un vizio di forma possa essere fatale, impedendo al giudice di valutare le ragioni del richiedente. L'esito è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, senza che la sua richiesta di assistenza legale sia mai stata esaminata nel merito.
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