La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito che l'impugnazione di un provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) deve essere depositata presso la segreteria dello stesso COA e non direttamente al Consiglio Nazionale Forense (CNF). Un avvocato, cancellato dall'albo, aveva presentato ricorso direttamente al CNF, vedendoselo dichiarare inammissibile. La Suprema Corte ha confermato la decisione, specificando che la procedura, pur essendo datata, è stata esplicitamente richiamata dalla nuova legge professionale forense. Tale modalità è essenziale per garantire il corretto avvio del contraddittorio. L'errato deposito rende l'impugnazione COA proceduralmente viziata e quindi inammissibile.
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