Un cittadino, condannato in primo grado, ha impugnato la sentenza tramite il proprio difensore. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione perché l'atto non risultava pervenuto alla casella PEC del tribunale. Il difensore ha sostenuto la regolarità dell'invio, ma la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in caso di mancata attestazione della cancelleria, il corretto deposito telematico dell'atto di appello deve essere dimostrato producendo l'originale informatico della ricevuta di consegna PEC. Una semplice stampa cartacea non è sufficiente. Nel caso specifico, inoltre, l'identificativo della PEC prodotta si riferiva a un'altra richiesta. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »