Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dall'Imputato contro una condanna per lesioni personali. L'Imputato ha fatto ricorso in Cassazione, dimostrando la tempestività dell'impugnazione a mezzo raccomandata, spedita l'ultimo giorno utile. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribadendo che per la tempestività rileva la data di spedizione e non quella di ricezione. Di conseguenza, accertata la validità dell'impugnazione, i giudici hanno dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, annullando la sentenza penale senza rinvio. Per i soli interessi civili, la causa è stata rinviata al giudice civile competente.
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