Il proprietario di alcuni terreni ha impugnato il provvedimento con cui la Corte di appello ha confermato la confisca di alcune aree, escludendone solo tre. Il ricorrente sosteneva che la confisca violasse il principio di proporzionalità, poiché applicata anche a particelle con opere marginali, come un gazebo e una recinzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di lottizzazione abusiva, la confisca non si limita alle sole opere abusive concrete, ma si estende legittimamente a tutte le aree funzionali e strumentali al progetto lottizzatorio complessivo. Questo serve a tutelare il potere di pianificazione del territorio della Pubblica Amministrazione. Il proprietario perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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