Una persona, condannata in primo grado per furto aggravato, ha visto il suo appello respinto per la genericità dei motivi. Ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo l'avvenuta prescrizione del reato. La Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il principio chiave affermato è che il rapporto tra inammissibilità del ricorso e prescrizione è netto: un ricorso inammissibile non instaura un valido rapporto processuale e, di conseguenza, impedisce al giudice di dichiarare estinto il reato per prescrizione. La condanna è così diventata definitiva, con l'obbligo per la ricorrente di pagare le spese e una somma alla Cassa delle ammende.
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