Una persona, condannata per aver posseduto timbri rubati a uffici giudiziari, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo di non sapere della loro provenienza illecita. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che la prova della colpevolezza nella ricettazione di timbri giudiziari emerge dalla natura stessa dei beni, che non sono in commercio, e dall'assenza di una giustificazione credibile. Poiché il ricorso si limitava a chiedere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Cassazione, ed era formulato in modo generico, la condanna è diventata definitiva, con l'aggiunta del pagamento delle spese e di una sanzione.
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