La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19422/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione poiché proposto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto all'albo speciale. La decisione conferma la rigorosa applicazione dell'art. 613 c.p.p., che impone il patrocinio di un avvocato cassazionista a pena di inammissibilità. L'appellante, condannato per tentato furto, è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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