Un soggetto condannato ha impugnato personalmente un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che disponeva la revoca della misura dell'esecuzione della pena presso il domicilio. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'atto inammissibile, ribadendo che, a seguito della riforma introdotta dalla Legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può più essere presentato personalmente dalla parte. L'atto deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti, a pena di nullità insanabile. Oltre al rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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