La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato personalmente da un condannato avverso un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. La decisione si fonda sulla modifica normativa introdotta dalla legge n. 103/2017, che impone, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione personale sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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