L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società di commercio autoveicoli maggiori redditi emersi da accertamenti bancari. La società, pur avendo una contabilità parziale, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. In sede di appello, il giudice tributario aveva riconosciuto una deduzione forfettaria dei costi pari al 53,3% anche sulla quota di reddito accertata induttivamente, nonostante fossero già stati dedotti i costi documentati. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che in tema di accertamenti bancari e deduzione costi non è ammessa una duplicazione degli oneri. Se il contribuente ha già ottenuto il riconoscimento dei costi inerenti provati, non può beneficiare di un'ulteriore deduzione percentuale automatica, poiché ciò violerebbe i principi di uguaglianza e capacità contributiva.
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