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Art. 5 l. 223/1991

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50 provvedimenti

Licenziamento di lavoratore disabile: la tutela nella crisi
Una lavoratrice appartenente alle categorie protette subisce un recesso collettivo da parte della società datrice durante una procedura di crisi aziendale e successiva cessione di ramo d'azienda. L'interessata contesta il recesso per violazione della quota d'obbligo. La Corte di Cassazione conferma che il licenziamento di lavoratore disabile è illegittimo se intacca la quota di riserva, anche qualora l'impresa benefici della sospensione temporanea dei nuovi obblighi di assunzione. I giudici riconoscono il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e il passaggio automatico del rapporto alla società cessionaria. La Suprema Corte dichiara tuttavia improcedibile la richiesta diretta di risarcimento economico verso la società cessionaria in amministrazione straordinaria, demandando la quantificazione del credito alle regole della procedura concorsuale fallimentare.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se la scelta è arbitraria
Una lavoratrice ha impugnato il licenziamento collettivo disposto dal datore di lavoro all'esito di una procedura di mobilità. L'azienda cedente non aveva confrontato la posizione della dipendente con quella dei colleghi addetti a mansioni equivalenti e fungibili. Successivamente l'impresa ha ceduto il complesso aziendale a una nuova società, escludendo la lavoratrice dall'accordo di trasferimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso e ha ordinato all'azienda cessionaria di reintegrare la dipendente. I giudici hanno chiarito che gli accordi sindacali in deroga possono modificare le condizioni contrattuali nelle crisi aziendali, ma non possono sopprimere il diritto al passaggio automatico del personale al nuovo acquirente.
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Licenziamento collettivo: due società e un solo datore reale
Un lavoratore ha impugnato il proprio licenziamento collettivo avviato da una compagnia aerea. I giudici hanno accertato che la società datrice di lavoro formale e un'altra azienda collegata costituivano un unico centro di imputazione di interessi e un'unica struttura aziendale. Di conseguenza, la selezione degli esuberi per il licenziamento collettivo doveva considerare la platea complessiva dei dipendenti di entrambe le società, non solo di quella formale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso, ordinando la reintegrazione del dipendente e il pagamento di un'indennità risarcitoria. Il risarcimento è stato calcolato fino a un massimo di dodici mensilità, tenendo conto di quanto eventualmente percepito per altre attività lavorative svolte nel periodo di estromissione. Il ricorso delle società è stato integralmente rigettato.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se esclude la collegata
Un dipendente ha impugnato il licenziamento collettivo intimato dalla propria azienda. Il lavoratore ha sostenuto che la procedura doveva coinvolgere anche i dipendenti di una società collegata. Le due aziende gestivano infatti l'attività come un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso. I giudici hanno accertato la sostanziale unicità della struttura aziendale. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da selezionare per il licenziamento collettivo doveva comprendere l'organico di entrambe le società. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso delle aziende. La decisione ha confermato la reintegrazione del lavoratore e la condanna al risarcimento del danno.
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Licenziamento collettivo nel gruppo: la Cassazione tutela la dipendente
Un gruppo aziendale del settore aereo ha avviato una procedura di licenziamento collettivo riducendo l'organico soltanto all'interno della società madre formalmente datrice di lavoro. La Lavoratrice ha impugnato il recesso sostenendo l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro con un'altra società consociata. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della procedura. Quando più imprese collegate costituiscono un'unica struttura organizzativa e decisionale, la comparazione dei dipendenti in esubero deve riguardare la totalità del personale di tutte le società coinvolte. I giudici hanno quindi confermato il diritto della Lavoratrice alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, respingendo il ricorso aziendale.
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Licenziamento collettivo e criteri di scelta: tutele attive
Una lavoratrice ha impugnato il licenziamento subito dopo la cessazione di un appalto di ristorazione. L'Azienda aveva limitato la selezione dei dipendenti da licenziare ai soli addetti del servizio soppresso, senza stringere un accordo sindacale né valutare l'equivalenza delle mansioni con altri settori. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della dipendente, chiarendo le regole sul licenziamento collettivo e criteri di scelta. La Suprema Corte ha stabilito che la riduzione del personale non può essere circoscritta a un solo appalto se la lavoratrice possiede qualifiche equivalenti a quelle dei colleghi impiegati in altre strutture dell'impresa. L'azienda deve applicare tutti i criteri legali di selezione nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio per una nuova decisione.
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Licenziamento collettivo: il finto gruppo non evita la reintegra
Una lavoratrice impugna il licenziamento collettivo intimato dalla sua azienda. I giudici accertano che la società datrice di lavoro e un'altra consociata costituiscono in realtà un unico centro di imputazione. Di conseguenza, la scelta dei dipendenti da licenziare doveva coinvolgere l'organico di entrambe le società e non solo di quella formale. La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità del provvedimento e la condanna alla reintegrazione. Inoltre, chiarisce che spetta al datore di lavoro dimostrare l'eventuale aliunde perceptum (i guadagni ottenuti altrove dal lavoratore) per ridurre il risarcimento, il quale va calcolato sull'intero periodo di estromissione prima di applicare il tetto massimo di dodici mensilità.
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Licenziamento collettivo: il gruppo societario unito perde la causa
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo avviato da una compagnia aerea nei confronti di un assistente di volo. I giudici hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, data la totale compenetrazione di attività e personale. Di conseguenza, la scelta dei lavoratori da licenziare doveva coinvolgere i dipendenti di entrambe le società e non solo quelli della formale datrice di lavoro. La Suprema Corte ha inoltre chiarito le regole sull'aliunde perceptum (i guadagni ottenuti dal lavoratore presso altri datori dopo il licenziamento): spetta all'azienda provarli e questi vanno sottratti dal danno complessivo prima di applicare il tetto massimo del risarcimento di dodici mensilità. Il ricorso delle società è stato rigettato.
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Licenziamento collettivo: sede singola ma confronto nazionale
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo limitando la scelta del personale da mandare a casa a una sola sede, senza giustificare adeguatamente tale restrizione nella comunicazione iniziale. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che la platea dei lavoratori da comparare deve riguardare l'intero complesso aziendale, a meno che non vi siano specifiche e motivate esigenze tecnico-produttive indicate sin da subito. La violazione di questa regola comporta l'applicazione della tutela reintegratoria.
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Licenziamento collettivo: reintegra anche in caso di cessione
Una lavoratrice viene licenziata all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea, la cui attività viene successivamente trasferita a un'altra società. I giudici di merito dichiarano l'illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta, non potendo limitare la selezione a singole unità senza giustificazione. Ordinano quindi la reintegrazione della dipendente presso l'azienda acquirente. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, rigettando i ricorsi delle due società. La Corte chiarisce che il trasferimento d'azienda in stato di crisi non permette di escludere il passaggio dei lavoratori all'acquirente, ma consente solo modifiche alle condizioni di lavoro.
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Licenziamento collettivo: la rinuncia che salva la lavoratrice
Una Lavoratrice, assistente di volo, impugna il proprio licenziamento intimato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo. La Corte d'Appello dichiara illegittimo il provvedimento, ordinando la reintegrazione e il risarcimento del danno. Le Società datori di lavoro propongono ricorso in Cassazione, ma successivamente notificano la formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del processo per rinuncia, confermando implicitamente la decisione d'appello favorevole alla Lavoratrice. Le Società ricorrenti vengono condannate al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore della Lavoratrice, in quanto la rinuncia non richiede l'accettazione della controparte per produrre l'estinzione, ma comporta l'obbligo di rifondere i costi legali causati dall'impugnazione.
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Aliunde perceptum: il risarcimento pieno batte i tagli dell’azienda
Una lavoratrice impugna il licenziamento collettivo intimato dall'Azienda. La Corte d'appello dichiara illegittimo il recesso, ordina la reintegrazione e condanna l'Azienda al risarcimento del danno con il limite di dodici mensilità, detraendo direttamente l'aliunde perceptum di circa cinquemila euro da tale tetto massimo. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso incidentale della lavoratrice, chiarisce le modalità di calcolo del risarcimento. Il principio stabilito prevede che l'aliunde perceptum debba essere sottratto dal danno totale effettivamente subito (le retribuzioni perse dall'estromissione alla reintegra) e non dal tetto massimo delle dodici mensilità. Poiché il danno effettivo, anche dopo la detrazione, superava ampiamente il limite legale, la lavoratrice ha diritto all'intera indennità risarcitoria di dodici mensilità, senza alcuna decurtazione.
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Licenziamento collettivo: l’azienda rinuncia ma paga le spese
Una compagnia aerea ha impugnato la sentenza d'appello che dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo di una assistente di volo, disponendone la reintegrazione. Successivamente, l'azienda ha presentato formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando la definitività della decisione precedente a favore della lavoratrice. Nonostante la rinuncia, la Suprema Corte ha condannato la società al pagamento delle spese processuali in favore della dipendente, stabilendo che la rinuncia non cancella l'obbligo di rimborsare i costi legali sostenuti dalla controparte per difendersi.
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Licenziamento collettivo: la rinuncia dell’azienda salva il posto
Una lavoratrice del settore aereo impugna il proprio licenziamento, intimato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo. La Corte d'Appello dichiara l'illegittimità del provvedimento, rilevando l'esistenza di un unico centro di imputazione tra la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società. La Corte d'Appello ordina quindi la reintegrazione e il risarcimento del danno. Le società ricorrono in Cassazione ma successivamente notificano la rinuncia al ricorso. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del processo e condanna le aziende al pagamento delle spese legali. La sentenza d'appello passa così in giudicato, confermando la reintegrazione della lavoratrice.
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Licenziamento collettivo: rito errato ma il lavoratore vince
Un'azienda ha intimato un licenziamento collettivo a un dipendente a seguito di una procedura di mobilità limitata a un singolo stabilimento. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento con rito ordinario invece del rito Fornero. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento per carenza di informazioni nella comunicazione di avvio della procedura e ha ordinato la reintegrazione del dipendente, anche in altre sedi aziendali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando che l'errore sul rito processuale non comporta la decadenza dell'azione se non causa un reale pregiudizio alla difesa. Inoltre, ha ribadito l'obbligo di reintegrazione generica in azienda in caso di chiusura della sede originaria e ha respinto la richiesta di riduzione del risarcimento per aliunde perceptum poiché priva di prove specifiche. Vince il lavoratore.
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Licenziamento collettivo: l’accordo cancella il ricorso
Un'azienda ha avviato una procedura di mobilità sfociata nel licenziamento collettivo di nove dipendenti. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimi i licenziamenti a causa di gravi vizi di comunicazione alle autorità e ai sindacati, condannando l'azienda a risarcire i lavoratori con diciotto mensilità. La società ha proposto ricorso in Cassazione ma, prima dell'udienza, ha depositato un atto di formale rinuncia al ricorso, accettato dai lavoratori con accordo di compensazione delle spese. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo per rinuncia, rendendo definitiva la condanna risarcitoria a carico dell'azienda.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: stop ai trucchi
Un'azienda ha avviato una procedura di mobilità per le guardie giurate, ma ha poi inserito nella graduatoria dei licenziandi un addetto alla reception, qualifica esclusa dal confronto sindacale preliminare. La Corte d'Appello ha dichiarato l'illegittimità del recesso, qualificandolo come un illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo basato su un fatto manifestamente insussistente, ordinando la reintegrazione del dipendente. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che non si può estendere il licenziamento a profili professionali diversi senza un preventivo accordo con i sindacati, applicando la massima tutela per il lavoratore.
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Licenziamento collettivo: no alla scelta limitata a un reparto
Tre dipendenti hanno impugnato il loro licenziamento collettivo, lamentando che l'azienda avesse ristretto la scelta dei lavoratori da mandare via solo ad alcuni reparti, senza considerare l'intero organico aziendale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che l'azienda non può limitare la selezione a un singolo settore se i dipendenti svolgono mansioni simili (fungibili) a quelle di colleghi impiegati in altri reparti. Di conseguenza, il licenziamento collettivo è nullo e l'azienda deve reintegrare i lavoratori nel loro posto di lavoro, oltre a pagare le spese legali.
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Licenziamento collettivo: tra limiti territoriali e reintegra.
Una società di telecomunicazioni ha intimato un licenziamento collettivo limitando la platea dei lavoratori selezionabili solo ad alcune sedi territoriali. Il lavoratore coinvolto ha impugnato il recesso ottenendo ragione in appello. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della procedura poiché l'azienda non ha fornito ragioni tecniche e produttive valide per escludere le altre sedi dalla comparazione, specialmente in presenza di mansioni fungibili. La limitazione irragionevole della platea è stata considerata una violazione sostanziale dei criteri di scelta, comportando la sanzione della reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno. La Corte ha inoltre chiarito che la distanza geografica tra le sedi non giustifica automaticamente l'esclusione di alcuni dipendenti dalla procedura se la ristrutturazione riguarda l'intero complesso aziendale.
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Licenziamento collettivo: limiti alla scelta
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo intimato da una società della grande distribuzione. L'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare ai soli addetti di una specifica provincia, nonostante la crisi e la riorganizzazione interessassero l'intero complesso aziendale nazionale. La Suprema Corte ha ribadito che la restrizione dell'ambito di selezione è arbitraria se non giustificata da oggettive esigenze tecnico-produttive e se i lavoratori possiedono mansioni fungibili con quelle di colleghi operanti in altre sedi.
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