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Art. 5 l. 223/1991

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50 provvedimenti

Reintegrazione: stop se l’azienda ha cessato l’attività
La Corte di Cassazione ha confermato l'impossibilità della reintegrazione per un lavoratore licenziato nell'ambito di una procedura collettiva, qualora l'ente datore di lavoro sia in liquidazione e privo di qualsiasi attività aziendale. Nonostante l'accertata illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta, la cessazione totale dell'attività produttiva agisce come causa impeditiva oggettiva al ripristino del rapporto. La decisione ribadisce che, in tali scenari, la tutela del lavoratore deve limitarsi esclusivamente al risarcimento del danno economico, escludendo il ritorno fisico nel posto di lavoro ormai inesistente.
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Licenziamento collettivo: limiti alla platea lavoratori
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo intimato da una grande azienda di telecomunicazioni. Il cuore della controversia riguarda la limitazione della platea dei lavoratori licenziabili a singole sedi territoriali senza una specifica giustificazione nella comunicazione di avvio della procedura. La Suprema Corte ha ribadito che, in assenza di prove sull'infungibilità dei dipendenti o su ragioni tecnico-organizzative esplicitate preventivamente, il confronto deve avvenire sull'intero complesso aziendale. La violazione di tali criteri di scelta determina l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dallo Statuto dei Lavoratori.
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Licenziamento collettivo: limiti alla platea lavoratori
Una società di telecomunicazioni ha impugnato la sentenza che dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo di un dipendente. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento poiché l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori licenziabili a singole sedi territoriali senza giustificare tale scelta nella comunicazione di avvio della procedura. La violazione dei criteri di scelta, derivante da una delimitazione arbitraria del perimetro aziendale, comporta l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dallo Statuto dei Lavoratori.
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Licenziamento collettivo: limiti alla platea lavoratori
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo intimato da una nota società di telecomunicazioni. Il fulcro della controversia riguarda la limitazione della platea dei lavoratori da licenziare a singole sedi territoriali, senza che tale scelta fosse stata adeguatamente motivata nella comunicazione di avvio della procedura. La Corte ha ribadito che, in assenza di specifiche esigenze tecnico-produttive documentate, la comparazione deve avvenire sull'intero complesso aziendale. La violazione dei criteri di scelta derivante da una platea ristretta illegittimamente comporta l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dallo Statuto dei Lavoratori.
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Licenziamento collettivo e cessazione attività
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di licenziamento collettivo dichiarato illegittimo, la tutela della reintegra non può essere concessa se l'attività aziendale è definitivamente cessata. Nonostante la violazione dei criteri di scelta del personale, l'inesistenza di un'organizzazione produttiva funzionante rende materialmente impossibile il ripristino del rapporto di lavoro. In tali circostanze, il giudice deve limitarsi a riconoscere al lavoratore un'indennità risarcitoria, parametrata al periodo tra il recesso e la cessazione effettiva dell'azienda, poiché la fine dell'attività costituisce una causa impeditiva assoluta alla prosecuzione del contratto.
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Licenziamento collettivo: limiti alla scelta dei dipendenti
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo operato da una grande società di telecomunicazioni. L'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a un solo settore specifico, omettendo di giustificare adeguatamente l'esclusione di altri dipendenti con profili professionali equivalenti dislocati in diverse sedi. La Suprema Corte ha ribadito che la limitazione della platea deve essere motivata in modo analitico nella comunicazione iniziale ai sindacati. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della tutela reintegratoria, poiché incide direttamente sui criteri di scelta dei lavoratori.
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Licenziamento collettivo: regole sulla scelta.
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo intimato da una nota società di telecomunicazioni. Il fulcro della controversia riguarda la limitazione della platea dei lavoratori licenziabili a una singola unità produttiva, senza che tale scelta fosse adeguatamente giustificata nella comunicazione iniziale ai sindacati. La Suprema Corte ha ribadito che, in assenza di specifiche ragioni tecnico-organizzative che rendano i lavoratori di una sede non comparabili con quelli di altre sedi, la selezione deve avvenire sull'intero complesso aziendale. La violazione di tali criteri di scelta comporta l'applicazione della tutela reintegratoria, obbligando l'azienda a riassumere il dipendente e a risarcire il danno.
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Licenziamento collettivo: regole sulla scelta
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo intimato da una grande azienda di telecomunicazioni. Il vizio principale risiede nella limitazione arbitraria della platea dei lavoratori licenziabili a un solo settore, senza giustificare adeguatamente l'esclusione di dipendenti con profili equivalenti operanti in altre sedi. La Suprema Corte ha ribadito che la comunicazione di avvio della procedura deve indicare chiaramente le ragioni tecniche che giustificano il restringimento dell'ambito di scelta, pena l'applicazione della tutela reintegratoria per violazione dei criteri di selezione.
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Licenziamento collettivo: criteri di scelta e platea
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo intimato da una società in concordato preventivo. Il nodo centrale riguarda la limitazione della platea dei lavoratori a una singola sede aziendale, giudicata ingiustificata poiché le professionalità erano fungibili con quelle di altre sedi. La Suprema Corte ha ribadito che la scelta dei dipendenti deve basarsi su criteri trasparenti e non può essere ristretta geograficamente solo per evitare costi di trasferimento, ordinando la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento part time: illegittimo senza prove
La Corte d'Appello di Genova ha dichiarato illegittimo il licenziamento di una lavoratrice part time, avvenuto nel contesto di una riorganizzazione aziendale. Sebbene la dipendente avesse accettato la trasformazione del contratto in full time, la Corte ha ritenuto che la riorganizzazione fosse solo un pretesto per ridurre il personale, in violazione delle tutele specifiche previste per il lavoro a tempo parziale. L'azienda non ha dimostrato l'effettiva necessità economica della riorganizzazione né l'impossibilità di soluzioni alternative, portando alla conferma della condanna al risarcimento del danno.
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