Un istituto di credito ha citato in giudizio una sua ex dipendente per il risarcimento dei danni derivanti dall'uso illecito di strumenti di pagamento. Il Tribunale ha sospeso il processo civile in attesa della definizione di un procedimento penale a carico della lavoratrice per gli stessi fatti. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della dipendente, ha annullato l'ordinanza di sospensione. La Corte ha ribadito il principio di autonomia e separazione tra giudizio civile e penale, specificando che la sospensione del processo civile è un'eccezione e non la regola. Poiché l'istituto di credito non si era costituito parte civile nel processo penale e l'azione civile era stata avviata prima di una sentenza penale, non sussisteva un rapporto di pregiudizialità necessaria che giustificasse la sospensione.
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