La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, poiché proposto personalmente dall'interessato e non tramite un avvocato abilitato, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. Tale vizio procedurale comporta non solo il rigetto dell'istanza, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro. Il caso evidenzia l'importanza del patrocinio legale obbligatorio per il ricorso in Cassazione personale.
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