La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20266/2024, ha stabilito che la detenzione domiciliare non può essere concessa per i condannati per reati ostativi, anche se è stata riconosciuta la loro collaborazione con la giustizia. La Corte ha chiarito che il divieto non deriva dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario (che prevede eccezioni per i collaboratori), ma dall'art. 47-ter, che crea una preclusione assoluta facendo riferimento solo all'elenco dei reati di cui all'art. 4-bis, senza recepirne le eccezioni.
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