La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della revoca di un affidamento in prova terapeutico a causa di gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni. Il ricorrente aveva contestato la decisione del Tribunale di Sorveglianza, ma i giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso inammissibile. La sentenza sottolinea che la condotta trasgressiva, manifestatasi quasi immediatamente dopo l'inizio della misura, dimostra l'inadeguatezza del programma di risocializzazione. La decisione ribadisce che la valutazione sulla revoca dell'affidamento in prova rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché supportata da una motivazione logica e coerente.
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