La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del processo presentata da un'imputata. La ricorrente lamentava una presunta parzialità dei giudici di Trento, collegandola a vicende disciplinari esterne riguardanti il presidente del Tribunale. La Suprema Corte ha rilevato, in primo luogo, la mancata notifica della richiesta al Procuratore della Repubblica, violando le norme procedurali. Nel merito, i giudici hanno stabilito che i motivi addotti erano del tutto infondati e privi di collegamento con i processi in corso. Di conseguenza, la Cassazione ha respinto l'istanza, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
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