La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12365/2024, chiarisce la netta distinzione tra il giudizio di rinvio e quello di restituzione somme ex art. 389 c.p.c. A seguito dell'annullamento di una sentenza d'appello, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio ne causa l'estinzione, travolgendo tutte le statuizioni non passate in giudicato. Di conseguenza, nel successivo giudizio intentato per la restituzione di quanto pagato, non possono essere proposte domande riconvenzionali che appartenevano al merito del giudizio estinto. La Corte accoglie però il motivo relativo all'erede con beneficio d'inventario, la cui condanna alla restituzione deve essere limitata al valore dei beni ereditati.
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