Un imputato, dopo aver ottenuto una riduzione di pena tramite un 'patteggiamento in appello' per reati di rapina e lesioni, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la motivazione sulle circostanze attenuanti. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. è un negozio processuale che, una volta accettato, preclude ulteriori contestazioni sulla misura della pena, salvo i rari casi di illegalità della stessa. La rinuncia ai motivi di appello cristallizza la decisione sui punti oggetto dell'accordo.
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