La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Il ricorrente lamentava la mancata verifica da parte del giudice di primo grado dell'assenza di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.). La Suprema Corte ha ribadito che, in seguito alla riforma del 2017, il ricorso patteggiamento è consentito solo per motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra quello sollevato. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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