Un cittadino ha omesso di dichiarare, nella domanda per il reddito di cittadinanza, che un suo familiare era in carcere. Condannato in primo grado, in appello ha ottenuto una pena finale inferiore. Tuttavia, ha fatto ricorso in Cassazione lamentando la violazione del divieto di reformatio in pejus, perché il giudice d'appello aveva corretto un errore di calcolo del primo giudice, modificando le modalità di computo della pena. La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il divieto di reformatio in pejus si applica al risultato finale della pena, che in questo caso era più favorevole, e non ai singoli passaggi del calcolo che hanno portato a quel risultato. L'imputato ha perso e la sua condanna è diventata definitiva.
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