Un uomo condannato in via definitiva per associazione mafiosa e traffico di sostanze stupefacenti ha richiesto la rideterminazione della pena. La richiesta nasceva dall'estinzione di precedenti condanne a seguito del positivo esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, fattore che rendeva illegale l'aumento per la recidiva. Il Giudice dell'esecuzione ha rimosso la recidiva, ma ha riapplicato l'aggravante mafiosa prevista dall'articolo 416-bis.1 del codice penale, originariamente bilanciata e bloccata dalla recidiva stessa. Inoltre, il giudice ha commesso un errore aritmetico nel calcolo dello sconto per il rito abbreviato. La Corte di Cassazione ha confermato il potere del giudice di riattivare l'aggravante mafiosa rimasta paralizzata, ma ha accolto il ricorso per l'errore di calcolo, stabilendo la pena definitiva in diciotto anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione.
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