Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha impugnato la sentenza per due motivi: l'errato calcolo della riduzione della pena per il rito abbreviato (un terzo anziché la metà) e la mancata motivazione sulla richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi, annullando la sentenza e rinviando il caso alla Corte d'Appello per una nuova valutazione, sottolineando l'obbligo di applicare la corretta riduzione pena rito abbreviato per le contravvenzioni.
Continua »