L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un contribuente, insegnante e ingegnere, il trasferimento fittizio della propria residenza a San Marino, emettendo un avviso di accertamento per il recupero delle imposte. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando che il cittadino ha pienamente dimostrato la sua reale residenza fiscale all'estero. Il contribuente ha superato la presunzione di fittizietà provando il suo profondo radicamento a San Marino: cittadinanza ottenuta dopo dieci anni, acquisto della casa con mutuo locale, iscrizione alle liste elettorali e sanitarie, e svolgimento di attività sociale e politica. Al contrario, i legami con l'Italia erano marginali e legati a un'attività lavorativa part-time gestita con il pendolarismo. Vince il contribuente, con condanna del Fisco al pagamento delle spese di giudizio.
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