Una terza persona ricorre in Cassazione contro l'ordinanza che dispone la confisca di un immobile a lei intestato, sostenendo che tale bene non fosse nella disponibilità del condannato. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la confisca per equivalente può colpire beni di terzi quando, pur non essendone formalmente proprietari, il condannato ne abbia la 'disponibilità' di fatto. La Corte ha inoltre confermato che l'individuazione di tali beni spetta al Pubblico Ministero in fase esecutiva, garantendo al terzo la possibilità di opporsi successivamente davanti al giudice dell'esecuzione. La decisione della corte di merito, basata su una valutazione complessiva di vari indizi (rapporto di lavoro tra le parti, prezzo di vendita anomalo, diritto di abitazione mantenuto dal condannato), è stata ritenuta logicamente corretta.
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