Dei clienti firmano un accordo transattivo con un promotore finanziario a seguito di presunti illeciti. Successivamente, citano in giudizio la banca, sostenendo che una specifica polizza assicurativa fosse esclusa dall'accordo. La Corte di Cassazione ha respinto il loro ricorso, confermando l'interpretazione del giudice di merito secondo cui l'accordo, facendo riferimento alla citazione originale che menzionava la polizza, copriva tutte le controversie correlate. La Corte ha stabilito che l'accordo risolveva le pretese di responsabilità anche nei confronti della banca, quale terza beneficiaria, per l'operato del promotore, nonostante la banca non avesse firmato l'accordo transattivo.
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