Una società e i suoi soci sono stati oggetto di un accertamento fiscale per IRPEF e IRAP, poiché l'Agenzia delle Entrate l'ha classificata come "società di comodo" per non aver superato il test di operatività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei contribuenti, confermando che la presunzione legale di non operatività si supera solo dimostrando l'esistenza di circostanze oggettive e straordinarie che hanno reso impossibile il raggiungimento del reddito minimo. Nel caso specifico, le argomentazioni dei ricorrenti, inclusa la stipula di un contratto di affitto con un'altra società gestita dalle stesse persone, sono state ritenute insufficienti e, anzi, elusive.
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