Una società di noleggio con conducente (NCC) ha impugnato diverse sanzioni per violazione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL) acquatica. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha accolto il ricorso, stabilendo l'illegittimità del provvedimento comunale che creava una discriminazione NCC, trattando diversamente gli operatori autorizzati dal Comune stesso rispetto a quelli autorizzati da altri comuni. La Corte ha cassato la sentenza di secondo grado, affermando che tale differenziazione costituisce un eccesso di potere, in quanto persegue finalità (come la riduzione del moto ondoso) non correlate alla disciplina del servizio pubblico di trasporto non di linea.
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