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Art. 41 Costituzione — Anno 2023

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107 provvedimenti

Altri anni per Art. 41 Costituzione

Licenziamento collettivo: legittima la scelta per sede
Un gruppo di lavoratori ha impugnato un licenziamento collettivo, sostenendo che la selezione del personale da licenziare (ballottaggio) fosse illegittimamente limitata alla sola sede di Roma. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che un'azienda può limitare la platea dei lavoratori a una specifica unità produttiva se tale scelta è giustificata da esigenze tecnico-organizzative specifiche e non discriminatorie, come la crisi circoscritta a quella sede. Il licenziamento collettivo è stato quindi ritenuto legittimo.
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Licenziamento collettivo: limiti alla scelta dei lavoratori
La Cassazione ha respinto il ricorso di alcuni lavoratori contro un licenziamento collettivo. La Corte ha stabilito che è legittimo limitare la platea dei dipendenti da licenziare a una singola unità produttiva se il piano di ristrutturazione la riguarda in modo esclusivo e se le ragioni sono state comunicate ai sindacati, escludendo la necessità di una comparazione con altre sedi.
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Licenziamento collettivo: limiti e criteri di scelta
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di licenziamento collettivo in cui un'azienda di servizi aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare solo alle sedi di Roma e Napoli. Un'ex dipendente ha impugnato il licenziamento, sostenendo che la comparazione avrebbe dovuto estendersi a tutto il personale nazionale. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando la legittimità della procedura. È stato chiarito che un'azienda può limitare l'ambito di comparazione a specifiche unità produttive, a condizione che nella comunicazione di avvio della procedura siano esplicitate in modo trasparente le oggettive esigenze tecnico-produttive, organizzative ed economiche che giustificano tale scelta, permettendo così un efficace controllo da parte delle organizzazioni sindacali.
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Licenziamento collettivo: legittima la limitazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una lavoratrice contro un licenziamento collettivo, confermando la legittimità della procedura. La Corte ha stabilito che un'azienda può limitare la platea dei lavoratori da licenziare a specifiche unità produttive, a condizione che fornisca motivazioni oggettive, tecniche e organizzative, come la notevole distanza geografica che renderebbe i trasferimenti antieconomici. La comunicazione di avvio è stata ritenuta completa e l'accordo sindacale valido, nonostante la mancata firma di una rappresentanza locale.
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Licenziamento collettivo platea: quando è legittima?
Una lavoratrice di un contact center impugnava il proprio licenziamento, sostenendo che l'azienda avrebbe dovuto considerare tutti i dipendenti a livello nazionale nella procedura di licenziamento collettivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la limitazione della platea dei lavoratori ai soli siti in crisi è legittima se fondata su comprovate e oggettive esigenze tecniche, organizzative e produttive, come la distanza geografica e la non intercambiabilità delle mansioni. La sentenza conferma che la scelta del perimetro del licenziamento collettivo platea spetta all'azienda, a patto che sia adeguatamente motivata.
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Licenziamento collettivo: legittima la scelta aziendale
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare solo ad alcune sedi. La Corte ha ritenuto che tale scelta fosse giustificata da ragioni oggettive di natura tecnica, organizzativa e produttiva, come la distanza geografica e la non fungibilità delle mansioni, escludendo la natura discriminatoria della procedura.
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Licenziamento collettivo: legittima la scelta per sedi
Un gruppo di dipendenti di una società di contact center ha impugnato il proprio licenziamento, sostenendo l'illegittimità della procedura di licenziamento collettivo perché limitata alla loro sede. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che un'azienda può limitare la platea dei lavoratori da licenziare a specifiche unità produttive se tale scelta è supportata da oggettive e comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, come la distanza geografica e la non intercambiabilità delle professionalità.
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