Una nota società di telecomunicazioni ha intimato un licenziamento collettivo illegittimo limitando la scelta dei dipendenti da esuberare a singole sedi territoriali, senza giustificare tale restrizione geografica. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, rilevando che la comunicazione di avvio della procedura non conteneva criteri chiari per circoscrivere la platea dei licenziabili. L'azienda non ha fornito prove sulla infungibilità dei lavoratori coinvolti né sulle ragioni tecnico-produttive che impedivano il trasferimento in altre unità. Di conseguenza, la violazione dei criteri di scelta ha determinato l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dallo Statuto dei Lavoratori. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso aziendale, ribadendo che la selezione deve riguardare l'intero complesso aziendale, salvo motivazioni specifiche e documentate che permettano un controllo sindacale effettivo.
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