Una società di distribuzione ha impugnato una multa per violazione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL), sostenendo l'illegittimità dell'atto comunale che la istituiva. Dopo aver perso nei primi due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando il principio cruciale della disapplicazione atto amministrativo: il giudice ordinario, nel decidere sull'opposizione a una sanzione, ha il potere di valutare e non applicare l'atto presupposto se lo ritiene illegittimo. La causa è stata rinviata al Tribunale per una nuova valutazione.
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