Una società (Il Creditore) vantava un credito prededucibile nei confronti di un'altra azienda in fallimento (Il Fallimento), sorto durante l'esercizio provvisorio. Il curatore fallimentare contestò il pagamento, sostenendo l'esistenza di crediti contrapposti. Il giudice delegato e il tribunale rigettarono la richiesta di pagamento, affermando che un credito prededucibile, se contestato, deve essere accertato tramite le procedure ordinarie del fallimento e non può essere pagato "fuori riparto". Il Creditore impugnò la decisione per revocazione, denunciando un errore di fatto e il dolo del curatore. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ribadendo che tale mezzo di impugnazione non era applicabile al tipo di provvedimento impugnato, non avendo carattere decisorio sul merito del credito.
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