La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'azienda sanitaria contro la decisione che negava la revocazione di un decreto ingiuntivo. L'azienda aveva proposto opposizione tardiva e, una volta divenuto definitivo il decreto, aveva tentato la via della revocazione per dolo, sebbene i motivi fossero già noti al momento dell'opposizione. La Corte ha ribadito che la revocazione è un rimedio straordinario e sussidiario, non utilizzabile quando i fatti a suo fondamento potevano essere dedotti con l'opposizione ordinaria. La chiave di volta è il momento della conoscenza dei vizi che giustificherebbero la revocazione decreto ingiuntivo.
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