Una contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per Irpef, Iva e Irap, lamentando la mancata notifica dell'avviso di accertamento. Dopo una complessa vicenda processuale, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'ultimo ricorso della donna. La ricorrente sosteneva che il giudice di rinvio avesse proceduto d'ufficio senza avvisarla, violando il diritto di difesa. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che la doglianza riguardava un errore revocatorio, ovvero una svista percettiva del giudice di merito che aveva erroneamente presupposto la regolare costituzione delle parti. Tale vizio non può essere censurato in sede di legittimità, ma deve essere sollevato tramite l'apposito rimedio della revocazione dinanzi allo stesso giudice che ha emesso la sentenza.
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