La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32119/2023, ha chiarito i limiti dell'errore revocatorio. Nel caso esaminato, un contribuente aveva ottenuto l'annullamento di avvisi di accertamento per gli anni 2006-2007. La Commissione Tributaria Regionale aveva basato la sua decisione su un documento di annullamento in autotutela relativo a un'annualità diversa (2014). Successivamente, la stessa Commissione aveva revocato la propria sentenza, ritenendo di essere incorsa in un errore di fatto. La Cassazione ha annullato questa seconda decisione, specificando che non si trattava di un errore revocatorio, ma di una valutazione di merito, seppur sintetica. L'errore revocatorio sussiste solo per una svista percettiva su un fatto decisivo, non per un'errata valutazione delle prove.
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