Una società agricola ha impugnato una sentenza chiedendo la revocazione per errore di fatto, sostenendo che il giudice d'appello avesse errato nell'individuare la particella catastale su cui era installato un cancello oggetto di una lite possessoria. La Corte d'Appello, pur riconoscendo l'errore materiale, ha rigettato la domanda ritenendo che tale svista non fosse decisiva, poiché la società non aveva comunque dimostrato il possesso dell'area. Giunta in Cassazione, la Suprema Corte ha emesso un'ordinanza interlocutoria rilevando un vizio nella notificazione del ricorso ad alcuni coeredi, ordinando l'integrazione documentale degli avvisi di ricevimento.
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