La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso delle parti civili contro l'assoluzione dell'imputato dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. I ricorrenti lamentavano una errata valutazione delle loro testimonianze. La Suprema Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non può rivalutare le prove di merito. Inoltre, ha confermato che l'attendibilità della persona offesa, specie se costituita parte civile, richiede un controllo rigoroso sulla credibilità soggettiva e sulla coerenza del racconto, oltre alla presenza di riscontri esterni. Nel caso specifico, le dichiarazioni dei denuncianti erano generiche, frammentarie e smentite dai testimoni, i quali avevano assistito solo a un generico litigio senza confermare le minacce denunciate. Di conseguenza, l'assoluzione dell'imputato è diventata definitiva e i ricorrenti sono stati condannati alle spese.
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