La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un cittadino condannato in Germania a due anni per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e che aveva chiesto di scontare la pena in Italia. Il ricorrente sosteneva che la pena fosse illegale perché superiore al massimo di un anno previsto dalla legge italiana. La Corte ha stabilito che le questioni relative alla congruità della pena, nell'ambito dell'esecuzione di una sentenza estera, devono essere sollevate durante il procedimento di riconoscimento della sentenza stessa (fase di cognizione) e non successivamente tramite incidente di esecuzione, a meno che non si tratti di una pena radicalmente non prevista dall'ordinamento.
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