Un imputato, condannato per il reato di evasione, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la valutazione della propria intenzione colpevole, la mancata concessione dell'attenuante del rientro spontaneo e il diniego della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno chiarito che la valutazione psicologica non può essere riesaminata in sede di legittimità se motivata logicamente. Inoltre, l'uso di un'autovettura per allontanarsi dimostra una gravità concreta della condotta che esclude la tenuità dell'offesa, confermando la condanna e sanzionando il ricorrente con il pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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