Un'azienda del settore ristorazione licenzia un suo store manager per giustificato motivo soggettivo, addebitandogli una serie di inadempienze nella gestione. La Corte d'Appello, e successivamente la Corte di Cassazione, ritengono il licenziamento sproporzionato, condannando l'azienda a un risarcimento. La sentenza sottolinea che il principio di proporzionalità si applica anche al licenziamento soggettivo e che la contestazione disciplinare, pur non dettagliando ogni singolo episodio, era sufficientemente specifica da permettere la difesa del lavoratore.
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