Un promissario acquirente ha citato in giudizio la parte venditrice per ottenere il trasferimento di un immobile e il risarcimento per la mancata consegna anticipata, pattuita nel contratto preliminare. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 318/2024, ha respinto la richiesta di risarcimento. I giudici hanno chiarito che il danno da mancata consegna non è automatico. L'acquirente deve dimostrare di aver attivamente richiesto la consegna del bene e di aver subito un pregiudizio economico concreto. La clausola di consegna anticipata, infatti, non è un'obbligazione diretta del preliminare, ma si configura come un contratto di comodato collegato, che richiede la consegna materiale del bene per perfezionarsi.
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