La Corte di Cassazione ha stabilito che l'adesione alla **rottamazione** delle cartelle esattoriali determina l'estinzione del giudizio di legittimità, anche qualora il contribuente non abbia completato il pagamento integrale delle rate previste. Nel caso di specie, un contribuente aveva impugnato un'iscrizione ipotecaria ottenendo ragione in appello. L'Agente della Riscossione aveva proposto ricorso in Cassazione, ma la successiva adesione del contribuente alla definizione agevolata ha fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione della lite. La Corte ha chiarito che la dichiarazione di volersi avvalere della sanatoria, accompagnata dall'impegno a rinunciare al giudizio, configura un'ipotesi di estinzione ex lege che prevale sulla prosecuzione del processo.
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