Una società ha impugnato delle cartelle di pagamento, sostenendo l'invalidità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento originario, in quanto apposta da un funzionario ritenuto non legittimato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: per la validità dell'atto, non conta l'identità della persona fisica che firma, ma la sua sicura 'riferibilità' all'ufficio titolare del potere. Se l'atto proviene dall'organo amministrativo competente, si presume valido. La contestazione sulla legittimità della firma non è stata quindi sufficiente per annullare la pretesa fiscale, con la conseguente sconfitta per il contribuente.
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