L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un imprenditore, formalmente residente all'estero, l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA in Italia per gli anni 2005 e 2006. L'amministrazione finanziaria sosteneva che l'uomo gestisse un'attività di intermediazione e sublocazione immobiliare sul territorio nazionale tramite una stabile organizzazione di fatto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la decisione dei giudici d'appello. La Suprema Corte ha chiarito che, per configurare una stabile organizzazione in Italia, non serve che la sede fissa sia dotata di autonomia gestionale o contabile, né che produca direttamente un reddito autonomo. È sufficiente che sul territorio italiano venga esercitata, anche solo in parte, l'attività d'impresa. Di conseguenza, l'imprenditore è stato condannato al pagamento delle imposte e delle spese di giudizio.
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