Un fideiussore, dopo aver pagato il debito di una società garantita e ottenuto un patto di non aggressione dal creditore, ha agito in regresso contro un altro co-fideiussore. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito che negava tale diritto, basandosi su una clausola contrattuale specifica. Tale clausola subordinava l'esercizio del diritto di regresso del fideiussore all'estinzione completa di ogni ragione di credito della banca verso il debitore principale. Poiché il debito non era integralmente estinto, la condizione non si era avverata, rendendo il ricorso inammissibile.
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