La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23206/2024, chiarisce la ripartizione dell'onere della prova in caso di accertamento per operazioni oggettivamente inesistenti. L'Amministrazione Finanziaria deve fornire elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, dopodiché spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni. La Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva annullato l'avviso di accertamento basandosi su una valutazione insufficiente delle prove e sulla buona fede del contribuente, ritenuta inconferente in caso di operazioni mai avvenute.
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