Il Comune ha richiesto all'Erede il rimborso delle spese sostenute per la bonifica ambientale di un terreno inquinato da una raffineria di oli esausti. L'Erede ha contestato la propria responsabilità, sostenendo che il terreno fosse stato venduto dal defunto prima del decesso, richiamando un accordo scritto con un'azienda esterna. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Erede. I giudici hanno stabilito che la scrittura privata proveniente da terzi non ha un valore vincolante, ma costituisce una prova atipica con un valore puramente indiziario. Di conseguenza, il giudice di merito può valutarla liberamente insieme agli altri elementi di prova. L'Erede, avendo anche inviato comunicazioni in cui si dichiarava proprietaria, è stata condannata a rimborsare i costi dei lavori di bonifica e a pagare le spese processuali.
Continua »