Un padre nomina la figlia erede universale e lascia al figlio alcuni immobili come legato. Il figlio rinuncia al legato e promuove un'azione di riduzione per ottenere la sua quota di legittima. Il Tribunale e la Corte d'Appello accolgono la domanda, condannando la sorella a pagare una somma in denaro. La Corte di Cassazione, tuttavia, accoglie il ricorso della sorella: la reintegrazione della quota di legittima deve avvenire, in linea di principio, in natura (cioè mediante la comproprietà dei beni ereditari) e non in denaro, a meno che non vi sia l'accordo di entrambe le parti. Chi subisce l'azione di riduzione non può essere costretto a pagare in contanti se preferisce restituire una quota dei beni fisici. La sentenza viene quindi cassata con rinvio.
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